Strutture e servizi accreditati

La legge regionale n. 41/2005 prevede che vengano disciplinati con legge i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona.

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CHE COS’È

La legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede che vengano disciplinati con legge i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio- sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti. 

A CHI SI RIVOLGE

L’accreditamento può essere richiesto:

  • dalle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
  • dai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona;
  • dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

Le modalità e i requisiti per richiedere ed ottenere l’accreditamento sono indicati nella legge regionale Toscana 28 dicembre 2009, n. 82, nel Regolamento approvato con DPGR 86/R del 11/08/2020, nelle Deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021 e relativi allegati.

I soggetti accreditati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 della L.R. n. 82/2009 e con le modalità ivi stabilite, sono tenuti ad effettuare annualmente la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, tramite un'autovalutazione sulla base degli indicatori previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 e n. 289 sopra citate. 

COME SI ACCEDE

A decorrere dall'approvazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 245/2021 e n. 289/2021 è giunto a compimento l'iter di revisione della normativa in materia di accreditamento iniziato con le modifiche apportate alla L.R. n. 82/2009 ad opera della L.R. n. 21/2017. Fra le principali novità si ricorda l'entrata in vigore del DPGR n. 86/R del 11/08/2020 ed il passaggio delle competenze relative all'accreditamento delle strutture autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 41/2005, che non sarà più a carico del Comune bensì direttamente a carico della Regione Toscana. L'accreditamento dei servizi ex art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 82/2009 continuerà invece ad essere di competenza del Comune.

Per avanzare richiesta di accreditamento è necessario presentare istanza alla Regione Toscana, in caso di strutture, ovvero al Comune nel cui territorio è presente la sede operativa, in caso di servizi.

In entrambi i casi le istanze devono essere redatte attraverso il Portale STAR, raggiungibile al seguente indirizzo:  http://www.suap.toscana.it/star

REGIME TRANSITORIO

L' art. 13 della L.R. n. 82/2009 stabilisce che le strutture e i servizi, compresi gli operatori individuali accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (badanti), già accreditati al momento dell'approvazione delle delibere R.T. n. 245 e 289 citate, si adeguino entro un anno dall'approvazione stessa (quindi entro il 15/03/2022) ai requisiti generali e specifici contenuti nella nuova normativa. L'avvenuto adeguamento deve essere comunicato entro il medesimo termine alla Regione Toscana (in caso di strutture) o al Comune (in caso servizi) con le modalità sopra citate a pena di decadenza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Via Verdi, 9 Tel 0575/421745-421743

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Con riferimento alle modifiche della Legge Regionale Toscana n. 82/2009 ed a seguito dell’entrata in vigore del DPGR n. 86/R del 11/08/2020 e delle delibere di Giunta regionale n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021, l'Ente competente in ordine a tutte le fasi dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le attività di controllo, è direttamente la Regione Toscana. Le istanze non devono pertanto essere più rivolte al Comune. 

"Autoverifica per strutture residenziali e semiresidenziali"

Le strutture residenziali e semiresidenziali accreditate, ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 82/2009, entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, devono effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 289/2021 (Allegato D). La relativa documentazione deve essere trasmessa entro il medesimo termine alla Regione Toscana a pena di decadenza. 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

Per richiedere al Comune di Subbiano l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona è necessario compilare e sottoscrivere a norma di legge la specifica istanza di accreditamento, allegando alla stessa, con riferimento alla L.R. n. 82/2009, al Regolamento approvato con DPGR 11 agosto 2020 86/R e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e quella relativa al possesso dei requisiti specifici in relazione alla tipologia di servizio erogato.

Le istanze rivolte al Comune di Subbiano devono essere redatte attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Portale STAR, raggiungibile al seguente indirizzo:  http://www.suap.toscana.it/star

Per il solo servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali (assistente familiare) non è richiesta la compilazione del doppio modulo dei requisiti (generali e specifici), avendo la Regione Toscana previsto un unico modulo contenente tutti i requisiti richiesti.

Autoverifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

I soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (ex art. 7, comma 1), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 82/2009, entro un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, devono effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 82/2009, gli operatori individuali che erogano servizio di assistenza domiciliare (assistenti familiari) ex art. 7 c. 2 L.R. 82/2009 non sono tenuti all'autoverifica. 

L'autoverifica deve essere trasmessa al Comune di Subbiano attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive - Portale STAR della specifica modulistica approvata dalla Regione Toscana, debitamente compilata e sottoscritta;

  • Allegato E - DGRT 245/2021 per i servizi di assistenza domiciliare;
  • Allegato F - DGRT 289/2021 per gli altri servizi alla persona.

Dalla presente pagina, ai sensi  dell'art. 7 comma 4 della L.R. n. 82/2009,  sono consultabili gli elenchi degli erogatori dei servizi accreditati dal Comune di Subbiano, suddivisi in gestori di servizi ed operatori individuali (badanti).