Cos'è
L’attestato di idoneità abitativa viene rilasciato in ottemperanza alla L. 40/1998 ”Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Il Comune attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale 2/2019 in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e dimostra che il cittadino straniero ha la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di idoneità abitativa previsti dalla legge. Ai sensi della normativa vigente per vani utili si intendono tutti vani con superficie pari o superiore a 14 mq. ad esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell’alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a 14 mq., ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano (i vani saranno considerati idonei per una persona se hanno una superficie minima di 9 mq.). La cucina autonoma viene considerata equivalente a mezzo vano qualora di superficie pari o superiore a 9 mq. e inferiore a 18 mq. L'alloggio, per essere considerato idoneo deve essere: - in condizioni igienico-sanitarie compatibili con l'uso di abitazione; - dotato di allacciamento idrico, elettrico e fognario o, in mancanza di rete fognaria, con adeguata Autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura; - dotato di impianti (elettrico e/o gas e riscaldamento) conformi alle normative vigenti in materia; - dotato di almeno un servizio igienico con wc, lavabo, doccia/vasca aerato direttamente (o con ventilazione forzata).