Garante per l’informazione e la partecipaz. Piano Operativo

La L.R. 65/2014 prevede all’art. 37 la nomina e l’istituzione del Garante per l’informazione e la partecipazione. Tale figura è funzionale alla partecipazione del cittadino al procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle loro varianti. L’art. 38 della L.R. 65/201 disciplina le funzioni del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, meglio dettagliate all’art. 4 del regolamento regionale DPGR n. 4/R/2017.

Il Garante si qualifica con la L.R. 65/2014 quale parte integrante ed effettiva del processo di redazione degli atti di governo del territorio, la sua nomina contestuale all’Avvio del Procedimento come indicato nell’art. 17 c. 3, trova nel Titolo II Capo V della menzionata legge l’enunciazione del ruolo. Il Garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.

Con Determinazione n. 429 del 04.09.2023 del Responsabile dell’Area 5 “U.O. Urbanistica ed Edilizia” è stato nominato quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione per la formazione del Piano Operativo il dipendente comunale ing. Giorgio Croce.

La figura del Garante potrà avvalersi della collaborazione del Responsabile del Progetto.

Riferimenti normativi

  • Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” – articoli 36, 37, 38;
  • Regolamento 14 febbraio 2017 n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n°65. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione“.
  • DGR n .1112 del 16-10-2017 – Allegato A Linee guida sui livelli partecipativi