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Difensore civico

Difensore civico

 

Chi è

Il Difensore Civico ha il compito di difendere le cittadine e i cittadini dagli abusi dell'amministrazione comunale e degli enti collegati. Interviene contro le disfunzioni, le carenze, gli abusi, le omissioni e i ritardi degli uffici. Non interviene quando la controversia riguarda i privati.

Favorisce trasparenza e speditezza, facendo in modo che la Pubblica Amministrazione non si discosti, nel proprio operato, dalla ricerca del pubblico interesse.
Il difensore civico ha anche il compito di controllo, previa richiesta di un numero adeguato di consiglieri comunali, sulla legittimità degli atti della giunta e del consiglio per le materie indicate dalla legge.

Il Difensore Civico:
· può chiedere l'esibizione di tutti i documenti relativi ad una pratica, senza il limite del segreto d'ufficio e convocare il responsabile dell'ufficio competente, che ha l'obbligo di presentarsi e rispondere.
· Può accedere agli uffici e alle strutture per compiere accertamenti.
· Non può sostituirsi all'amministrazione comunale nell'emanare o modificare un atto, ma può sollecitare la stessa a riesaminarlo, modificarlo o annullarlo, se lo ritiene illegittimo.
· Quando un dipendente sollecitato ometta, rifiuti o ritardi atti del proprio ufficio, il difensore civico può chiedere che sia sottoposto a procedimento disciplinare.
· Annualmente il difensore civico deve sottoporre all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, contenente eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.
· Non può sostituirsi ad alcun funzionario nel compimento di un'attività dovuta.
· Non ha ingerenza nell'attività di organi giudiziari.
· Non si occupa della materia del pubblico impiego.

L'intervento del difensore civico non sospende i termini per il ricorso al giudice amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge n. 340 del 24 novembre 2000 in tema di sospensione dei termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali in materia di accesso agli atti amministrativi.

 

Chi può presentare istanza

L’intervento del Difensore civico può essere richiesto da singole persone , anche minorenni, comitati, associazioni, persone giuridiche purché residenti o domiciliate o svolgenti la propria attività nel territorio del Comune anche se privi della cittadinanza italiana.

 

Come fare

Puoi richiedere un appuntamento o inviare una segnalazione all’Ufficio del Difensore Civico del proprio Comune esponendo il tuo problema e allegando la documentazione che ritieni opportuna.

Il Difensore Civico provvede ai necessari accertamenti e ti fornisce la risposta personalmente o con lettera scritta.

 

Dove andare

Richiedere un appuntamento presso l’Ufficio Segreteria del proprio comune negli orari in cui il Difensore civico è presente.

 

Quando

Si chiede l’ intervento del Difensore civico quando nello svolgimento dell’ attività amministrativa della Provincia o di uno dei comuni convenzionati si profilino ritardi, irregolarità disfunzioni, omissioni, al fine di garantire l’ effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon andamento, tempestività ed efficienza dell’ Amministrazione

 

Costo

L’ intervento del Difensore Civico è completamento gratuito

 

Riferimenti normativi

d.Lgs. 267/2000 testo unico sugli Enti Locali

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